Il S.A.E., associazione laica e interconfessionale, si pone in continuità con l’attività di dialogo e di formazione ecumenica promossa da Maria Vingiani a Venezia dal 1947, sviluppatasi poi a Roma in forma privata dal 1959 (all’annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in forma pubblica dal 1964.
Il S.A.E. è organizzato in modo democratico. Gli organi direttivi (presidente, comitato esecutivo, consiglio dei gruppi locali, responsabili locali) vengono eletti dai soci. I gruppi locali condividono metodi e intenti dell'Associazione e sono autonomi nella programmazione ed effettuazione delle attività.
Eredità e prospettive
Breve storia
Nel 1966 si costituisce formalmente in associazione sotto la presidenza della fondatrice Maria Vingiani.
Dal 1964 organizza ogni anno una Sessione estiva di formazione ecumenica, di cui vengono pubblicati gli Atti. Ad essa affianca abitualmente un più breve Convegno annuale di primavera.
È stato tra i promotori della giornata per l'ebraismo (1989) e del documento per i matrimoni interconfessionali tra cattolici e valdesi-metodisti (1998).
Nel 1996 con l'elezione di Elena Milazzo Covini a nuova Presidente nazionale, la sede centrale si trasferisce da Roma a Milano. La fondatrice Maria Vingiani è nominata presidente emerita.
Dal 2004 al 2012, per due mandati consecutivi, è stato presidente nazionale Mario Gnocchi, poi Marianita Montresor (dal 2012 al 2016) e Piero Stefani (dall'ottobre 2016 a fine 2021). A settembre 2021 è stata eletta Erica Sfredda, prima presidente evangelica dell'associazione, che è entrata ufficialmente in carica a gennaio 2022.
Dal 2026 le è succeduto Simone Morandini.
Struttura
Laici anglicani, cattolici, ebrei, evangelici e ortodossi costituiscono i membri effettivi dell'associazione.
Il presidente ha il compito di coordinare, con il supporto del comitato esecutivo, tutte le attività dell'associazione. A loro fanno riferimento i diversi gruppi locali presenti sul territorio, attraverso il loro coordinatore locale.
L'associazione è affiancata da consulenti e da un comitato di esperti formato da biblisti e teologi; i membri di entrambi gli organismi provengono da varie confessioni cristiane.
Nell'ambito del S.A.E. si sono costituiti gruppi misti di lavoro per la ricerca teologica, la catechesi ecumenica e i matrimoni interconfessionali; è tuttora in attività il Gruppo Teologico, composto da teologi cattolici, evangelici e ortodossi..
Il S.A.E. è autonomo sia nelle sue strutture che dal punto di vista economico. Responsabili e collaboratori sono volontari. Vive, in massima parte, grazie al sostegno delle quote associative.
Finalità e metodi
I membri cristiani del S.A.E, appartenenti a diverse chiese e denominazioni, si riferiscono allo stesso Signore Gesù Cristo, alla stessa fede e allo stesso Vangelo annunciato e testimoniato dagli apostoli.
Consapevoli che "i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento" (Romani 11, 29), essi si prefiggono di instaurare un fecondo dialogo con il popolo ebraico "a cui appartengono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, le promesse [...] e da cui proviene Cristo secondo la carne" (Romani 9, 4-5).
Riconoscono che questi doni di Dio sono stati accolti in tradizioni diverse e sono stati espressi attraverso diverse culture e teologie. In riferimento alle chiese e alle diverse denominazioni cristiane considerano le diversità componibili nell'armonia dell'unico Corpo di Cristo (I Cor 12).
Ritengono che l'unità della chiesa sia un dono dello Spirito Santo e un compito di tutte le comunità cristiane che si attua attraverso il rinnovamento di tutti e di ciascuno. Lo spirito dialogico che lo contraddistingue allontana il S.A.E. da ogni forma di integrismo e di fondamentalismo e lo apre a una verifica della fede compiuta attraverso un assiduo confronto con la Parola di Dio, e lo impegna nel dialogo fraterno, nella preghiera e in una concreta cooperazione.
Attività
In sede nazionale
Sessioni estive di formazione ecumenica, aperte alla partecipazione di soci e non soci, di ogni età e di ogni estrazione religiosa e culturale.
Convegni primaverili, organizzati di anno in anno in diverse località italiane.
Iniziative varie, anche in collaborazione con altri soggetti ecclesiali e civili, con particolare riguardo per i temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.
Pubblicazione regolare degli Atti delle Sessioni, degli Atti di taluni altri incontri e di documenti prodotti dal Gruppo Teologico.Pubblicazione di un notiziario trimestrale di attualità ecumenica e d'informazione interna.
In sede locale e regionale
Impegno di preghiera, di studio biblico e teologico; incontri di dialogo, di confronto, di testimonianza e di servizio comune; sostegno, collaborazione e consulenza per iniziative diocesane, di altre comunità cristiane o, più in generale, della società civile.
Come associarsi o rinnovare l'adesione
Per associarsi occorre inviare una richiesta via mail a
Per rinnovare la propria adesione occorre versare annualmente il proprio contributo.
RIEPILOGO QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (2026)
| Socio ordinario Socio familiare Socio giovane (fino a 30 anni) | € 55 € 30 € 20 |
l versamenti devono avvenire sul conto corrente bancario intestato a :
Segretariato Attività Ecumeniche - APS
piazza S. Eufemia, 2 - 20122 Milano
sul conto bancario attivato presso Banca Intesa San Paolo, utilizzando il codice IBAN:
IT16L0306909606100000129176
Come contribuire
L'associazione si autofinanzia ed é sempre possibile fare offerte libere al S.A.E. a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale la motivazione: "Offerta libera".
l versamenti devono avvenire sul conto corrente bancario intestato a :
Segretariato Attività Ecumeniche - APS
piazza S. Eufemia, 2 - 20122 Milano
sul conto bancario attivato presso Banca Intesa San Paolo, utilizzando il codice IBAN:
IT16L0306909606100000129176
Le regole interne del Segretariato Attività Ecumeniche
PRINCIPI METODOLOGICI
delle iniziative del Segretariato Attività Ecumeniche
Il S.A.E., associazione interconfessionale di laici impegnati a favorire l'unità dei cristiani, promuove iniziative varie e incontri tra loro e sollecita, nell'ascolto comune della Parola di Dio, nel dialogo della dottrina e nella esperienza della vita, quella conoscenza reciproca e quella comunione fraterna che è già un modo dell'Unità, perché espresso sul piano della preghiera e dello studio comunitario, della conversione e del servizio.
Questo impegno, verificato per anni e collaudato anche in un contesto più ampio, nel quale dall'inizio, cristiani di diverse confessioni si sono confrontati prioritariamente e responsabilmente con i fratelli ebrei ", quindi con i musulmani e altri credenti, in un dialogo disponibile, secondo la logica dell'ecumenismo, ha permesso di stabilire alcuni principi direttivi che guidano gli «incontri locali» interconfessionali del S.A.E., la formazione dei laici, le «Sessioni nazionali» di studio e di spiritualità, il lavoro dei suoi «Gruppi misti» per la «ricerca teologica», per la «catechesi comune», per la «pastorale dei matrimoni misti» e per l'«l'impegno biblico-missionario».
Tali principi sono così enunciati:
1 - Cristiani di Chiese e denominazioni diverse
Cristiani di chiese e denominazioni diverse, riteniamo di riferirei allo stesso Signore Gesù Cristo, alla stessa fede e allo stesso Evangelo preannunciato dai profeti e testimoniato dagli apostoli.
2 - Doni di Dio
Riconosciamo che questi «doni di Dio» sono stati accolti in tradizioni diverse, a causa delle quali non possiamo non constatare che esistono tra noi delle divisioni che esprimono, ognuna per la sua parte e nei limiti umani, differenze dovute, per lo più, ad una decisione di fedeltà a Cristo e al Suo Evangelo.
3 - Nella mediazione di culture e tradizioni
Riconosciamo pure che questi doni sono stati mediati da culture, teologie ed ambienti diversi che rendono queste divisioni più marcate, a causa delle tradizioni ecclesiastiche che ne sono derivate.
4 - Nella ricerca e nel confronto
Nella ricerca e nel confronto comune - pur fedeli ciascuno alla propria Chiesa - riteniamo che Dio solo ha diritto di proporre se stesso e la Sua Parola come unità di misura, di non lasciar spazio a chi dissente dal sottoporsi al Suo giudizio e pretende di disporre contro gli altri del Suo dono.
5 - Senza integrismo
Quando l'uomo cede alla tentazione di imitare Dio fino al punto di sostituirsi a Lui e di usurpare il Suo posto, così facendo cade nell'integrismo. L'integrismo si manifesta, infatti, nel proporre se stessi come unità di misura, nel rifiutare spazio a chi dissente e nel disporre dell'altro. Ravvisiamo in esso la malattia mortale del nostro tempo e perciò lo rifiutiamo.
6 - Diversità componibili nell'armonia
Consideriamo diversità valide quelle che sono componibili nell'armonia di un unico Corpo di Cristo secondo l'immagine offertaci dall'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12. Riteniamo non validi gli elementi che ci pongono in contraddizione con l'indicazione paolina. Tra questi ne segnaliamo alcuni non teologici:
- il far passare per Parola di Dio la parola elaborata dagli uomini, quale che sia il pensiero filosofico e la cultura che la propone, antica e moderna, dovendo ogni parola dell'uomo essere sempre sottoposta alla Parola di Dio;
- le contrapposizioni odierne tra vertice e base alle quali dobbiamo contrapporre la nozione biblica di carità e ubbidienza;
- le posizioni politicamente acritiche o di critica settaria che mancano della radicalità della Parola di Dio e si consumano in uno scontro reciproco a tendenze integriste.
7 - Unità: dono dello Spirito e compito del popolo di Dio
Riteniamo che l'unità della Chiesa è un dono dello Spirito Santo e quindi un compito del popolo di Dio che emergono e si delineano nel rinnovamento.
8 - Rinnovamento: dono dello Spirito e compito del popolo di Dio
Riteniamo che il rinnovamento è un dono dello Spirito Santo e compito del popolo di Dio che si realizzano, genuinamente ed efficacemente, in un movimento (ecumenico appunto) che porta a far convergere verso l'unità anche le nostre più profonde differenze, facendole passare da contrapposizione a complementarità.
REGOLAMENTO del Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.)
aggiornato il 22 ottobre 2023
1 - Iscrizione al S.A.E. - APS
- La domanda di iscrizione al S.A.E.-APS (art. 3 c. 1 Statuto) va presentata al Comitato Esecutivo (CE), compilando l’apposito modulo fornito dalla Segreteria, accompagnata dal parere positivo di un socio o di una socia.
- Il CE, prima di decidere circa l’accettazione di una domanda di iscrizione al S.A.E.- APS, è tenuto a chiedere il parere del/della Responsabile del Gruppo locale di riferimento, qualora esista.
- Dell’avvenuta accettazione di un socio o di una socia da parte del CE va data comunicazione al Gruppo locale di riferimento, qualora esista, per il tramite del/della Responsabile.
- Analogamente, il Gruppo locale deve essere informato tramite il/la Responsabile della decadenza o della esclusione di un socio o di una socia (art. 3 c. 4 e 6 Statuto).
2 - Amici e amiche del S.A.E.
- Coloro che, pur non godendo dei requisiti previsti dallo Statuto per essere soci e socie (art.1 e art. 3 Statuto), condividono lo spirito, gli scopi e i metodi del S.A.E.-APS, possono essere iscritti/e in un apposito elenco denominato “AMICI e AMICHE del S.A.E.-APS”.
- A tal fine, presentano personale domanda al Comitato Esecutivo (CE), compilando l’apposito modulo fornito dalla segreteria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento (art.1) per l’ammissione e per l’esclusione dei soci e delle socie.
3 - Elezione Presidente e Comitato Esecutivo (C.E.)
- La Commissione Elettorale (art.7, c. 4° e 6° statuto) ha funzioni operative e di garanzia: vigila sul corretto svolgimento della procedura elettorale, sulla sua pubblicità e trasparenza, adempiendo a tutte le pratiche e formalità necessarie. I membri della Commissione Elettorale nominano al proprio interno un Presidente e un Segretario i quali svolgeranno rispettivamente tali funzioni anche nell’Assemblea elettiva. Con le stesse modalità previste dall’art. 7, c. 4° e 6° dello statuto, possono essere nominati anche uno o più membri supplenti che entreranno in carica in caso di impedimento
degli altri membri. - Ciascun socio e ciascuna socia del SAE può candidarsi sia alla carica di Presidente (art.7 statuto), sia a quella di membro del C.E. (art.8 statuto), sia a entrambi. Le candidature vanno presentate, corredate da una scheda di presentazione del candidato o della candidata, entro il termine stabilito dall’Assemblea in una delle sedute precedenti a quella indetta per l’elezione. Nel caso previsto dall’art. 7, c. 6° dello statuto il termine è stabilito dal C.E. Per i candidati Presidente la scheda di presentazione deve contenere anche gli indirizzi programmatici.
- L’elenco dei soci candidati presidente e l’elenco dei soci candidati membri del CE, unitamente alle schede di presentazione di ciascun candidato, sono comunicati ai soci insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione (art. 5, c. 4° statuto). L’eventuale pubblicazione sul sito internet del S.A.E. nonché qualsiasi altra forma di comunicazione o pubblicazione non sostituisce la comunicazione personale.
- L’espressione del voto avviene con la modalità della scheda anonima. Se avviene per corrispondenza (art. 6, c. 5° statuto), si svolge con la modalità della doppia busta: la scheda anonima va inviata in busta chiusa priva di contrassegni entro una busta esterna recante l’identificazione del mittente. Ciascun elettore ed elettrice può esprimere una sola preferenza nell’elenco dei candidati alla carica di presidente ed un massimo di quattro preferenze nell’elenco dei candidati alla carica di membro del CE. Nell’esprimere le proprie preferenze i soci si ispirano a criteri di interconfessionalità e, per quanto possibile, a criteri di parità di genere ed equa distribuzione territoriale.
- Il Presidente dell’Assemblea, coadiuvato dagli altri membri della Commissione Elettorale, dopo aver verificato che siano stati convocati tutti i soci aventi diritto, procede a verificare l’identità dei votanti presenti e di quelli per corrispondenza. Procede poi all’apertura delle buste pervenute per corrispondenza e alla separazione delle buste interne. Terminato lo scrutinio delle schede, sia quelle consegnate dai presenti sia quelle giunte per corrispondenza, vengono stilate le graduatorie, in ordine decrescente di voti ottenuti, sia per la carica di Presidente sia per la carica di membro del C.E.
- Viene eletto Presidente il candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti in graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.
- Sono eletti membri del CE i candidati alla carica di membro del CE che sono risultati ai primi quattro posti in graduatoria: se fra questi è presente il candidato che è stato eletto presidente, viene eletto alla carica di membro del CE il candidato collocato al quinto posto nella graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da più tempo nel libro dei soci.
- Nel caso di presentazione di una sola candidatura alla carica di presidente, il candidato risulta eletto se ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli aventi diritto al voto.
- La Commissione elettorale comunica ai soci il risultato della votazione, compresi i suffragi ottenuti da ciascuno dei votati.
- Il Presidente e il Comitato Esecutivo eletti entrano in carica il primo gennaio successivo alla data dell’elezione.
4 - Modalità per intervenire all'Assemblea Generale mediante mezzi di telecomunicazione
- Il/la Presidente, nell’atto di convocazione dell’Assemblea generale (art.6, c.1e 2 e art.7, c.1 Statuto), può prevedere, qualora ritenga che sussistano le condizioni di opportunità e di fattibilità, che all’Assemblea stessa i soci e le socie possano intervenire anche da remoto mediante mezzi di telecomunicazione (art. 6, comma 9 Statuto). In tal caso, nella convocazione deve essere indicata la modalità operativa con cui i singoli soci e socie possono intervenire all’Assemblea stessa.
- I soci e le socie che intendano partecipare per via telematica, ove previsto nella convocazione, devono comunicarlo alla segreteria almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’Assemblea. Almeno due giorni prima verranno loro inviate le credenziali per il collegamento da remoto.
- All’apertura dell’Assemblea deve essere verificata l’identità dei soci e delle socie che partecipano da remoto, anche attraverso gli strumenti di tracciamento della presenza offerti dalla piattaforma telematica utilizzata, prestando attenzione alla eventualità che più soci e socie siano collegati dalla medesima postazione.
- Deve essere redatto un elenco nominativo delle socie e dei soci collegati in via telematica: tale elenco deve essere firmato dal presidente dell’associazione e, controfirmato dal presidente dell’assemblea, deve essere allegato al verbale.
- La verifica delle socie e dei soci collegati telematicamente deve avvenire anche prima di ciascuna votazione.
- Ai soci e socie collegati da remoto non potranno essere conferite deleghe da parte di altri soci e socie.
5 - Costituzione di un Gruppo locale
- Per la costituzione di un Gruppo locale S.A.E.-APS (art.11 c. 1 e 2 Statuto) occorre la presenza di almeno tre soci/socie.
- Qualora il numero dei soci e socie di un Gruppo locale (compreso il/la Responsabile) diventi inferiore a tre, il Gruppo si scioglie se entro il termine di un anno il numero minimo non venga ricostituito.
6 - Attività dei Gruppi locali e rapporti con il Comitato Esecutivo (CE)
- Le attività svolte autonomamente da un Gruppo locale (art. 11 c. 7 Statuto) devono essere pubblicizzate con l’uso del Logo del Gruppo, fornito dal CE.
- Il Logo di ogni Gruppo locale, analogamente a quello del SAE nazionale, va utilizzato per iniziative in sintonia con le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto (art. 1).
- Un Gruppo locale può usare il Logo del SAE aps Nazionale se previamente autorizzato dal CE
- Ogni responsabile di Gruppo locale tiene contatti regolari con il CE (art. 11 c. 7 Statuto), comunicando le iniziative del proprio Gruppo, in modo da favorirne la conoscenza e la diffusione.
- Per specifiche iniziative di particolare rilevanza e nell’impossibilità di provvedervi con risorse locali, al CE può essere chiesto dai/dalle Responsabili di uno o più Gruppi locali per attività congiunte che il S.A.E. Nazionale si accolli specifiche spese vive, previamente concordate con il CE stesso e quindi correttamente e adeguatamente documentate. Il CE decide sulla base della natura e dell’entità della spesa e della coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi dell’Associazione
- Qualora iniziative locali assumano rilievo più ampio (art. 11 c. 8 dello Statuto), ad esempio perché promosse da più gruppi e/o perché coinvolgono altre realtà di livello nazionale e/o media nazionali, è indispensabile la previa consultazione del CE.
- Il CE, per le iniziative dei Gruppi locali di cui riconosca il particolare rilievo e significato, può, oltre che mettere a disposizione le piattaforme dell’associazione per la loro diffusione (art.7, comma 1), farsene attivamente e direttamente promotore.
7 - Uso di piattaforme di collaborazione, videoconferenze, "social" e posta elettronica
- Il Comitato Esecutivo (CE) mette a disposizione dei Gruppi locali, per attività coerenti con lo Statuto, l’uso di strumenti e piattaforme di collaborazione e videoconferenza per incontri locali online e fornisce il supporto tecnico per il loro corretto utilizzo e coordinamento.
- Il CE favorisce la presenza del S.A.E.-APS sui social quali Facebook, Instagram, ecc.; gestisce gli account ufficiali del S.A.E.-APS; vigila sull’utilizzo dell’acronimo SAE in profili non appartenenti all’associazione.
- La gestione degli indirizzi mail e delle "mailing-list" del S.A.E. Nazionale compete al CE. I dati personali dei soci e delle socie, compresi gli indirizzi mail, non possono essere forniti a nessuno, neppure agli altri soci e socie, a meno che non ci sia il consenso della parte interessata. Ai responsabili ed alle responsabili dei Gruppi locali possono essere forniti esclusivamente i dati (compresi gli indirizzi mail) dei soci e delle socie appartenenti al proprio Gruppo locale. Chi accede alla carica di responsabile di Gruppo locale acconsente alla pubblicazione del proprio nome e di un proprio indirizzo mail sul sito dell’associazione.
- Le convocazioni degli organi collegiali del S.A.E.-APS possono essere fatte agli indirizzi di posta elettronica dei/delle componenti, tramite la mail del S.A.E. nazionale.
- Tutte le comunicazioni del CE coi soci e le socie, anche tramite "news-letter", possono avvenire via posta elettronica, utilizzando l’indirizzo mail del S.A.E. Nazionale.
- I soci e le socie possono chiedere copia del verbale dell’Assemblea (art.6 c. 10 Statuto) che può essere loro inviata anche per posta elettronica, tramite l’indirizzo mail del S.A.E. nazionale.
8 - Riunioni del Consiglio dei Gruppi Locali (C.G.L.)
- Delle riunioni del C.G.L. (art. 12 c. 5 Statuto) viene redatto un sintetico verbale a cura di un/a Segretario/a eletto/a all’apertura della riunione stessa.
- Copia del verbale viene inviata a tutti i presenti alla riunione nonché ai membri del C.E. ed ai/alle Responsabili dei Gruppi Locali assenti.
9 - Scelta dei temi delle Sessioni di formazione ecumenica
- Qualora l’Assemblea Generale deleghi al Consiglio dei Gruppi Locali (CGL) la scelta del tema di una Sessione di Formazione Ecumenica, l’Assemblea stessa stabilisce anche il termine entro il quale eventuali proposte di temi devono pervenire al Comitato Esecutivo (CE).
- Il CE provvede a comunicare i vari temi ipotizzati ai/alle Responsabili dei Gruppi locali, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del CGL.
- Nella riunione del CGL i/le Responsabili dei Gruppi locali o i loro sostituti (art.12 c. 1 Statuto) riferiscono i pareri eventualmente espressi dai rispettivi Gruppi, ma non sono vincolati a votare in modo conforme ad essi.
- Possono essere proposti e scelti anche temi diversi da quelli precedentemente segnalati ai Gruppi.
- Viene scelto il tema che ottiene un numero di consensi non inferiore alla maggioranza dei presenti (art. 12 c. 8 Statuto); nel caso in cui ciò non si realizzi dopo due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due temi che abbiano ottenuto il maggior numero di consensi.
Articolo 1 - Denominazione, origini e scopi
- È costituita l’associazione culturale e di promozione sociale denominata “Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.)" - A.P.S. senza fini di lucro. Il S.A.E. è un’associazione interconfessionale di laici e di laiche per l’ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico cristiano.
- L'Associazione si pone in continuità con l'attività di dialogo e di formazione ecumenica che, promossa da Maria Vingiani a Venezia nel 1947 e sostenuta poi da amici di varie parti d'Italia, si è sviluppata a Roma in forma privata nel 1959 (all'annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in forma pubblica dal 1964, strutturandosi quindi nel Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.) -A.P.S.
- Il S.A.E. ha lo scopo di assicurare in modo permanente e di espandere l'esperienza del dialogo e il servizio di testimonianza e di formazione ecumenica, nella volontà di contribuire all'attuazione dei Documenti ecumenici e di dialogo delle varie Chiese a partire da quelli prodotti dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (C.E.C.).
- L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere i), k), v), w) dell’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017: promozione della cultura della pace e della non violenza; tutela dei diritti umani, civili, sociali e religiosi; svolgimento
di attività editoriali ed attività turistiche di interesse culturale e religioso. - Sul piano metodologico, il S.A.E. - APS cura l'organizzazione di Sessioni e iniziative di formazione ecumenica, promuove esperienze di dialogo interconfessionale, ebraicocristiano e anche più ampiamente interreligioso. L'Attività dell'Associazione è intesa alla promozione di una cultura di rispetto tra diverse espressioni religiose, di educazione alla collaborazione per la giustizia, la pace e la salvaguardia del Creato. L'Associazione è impegnata, altresì, a suscitare e sostenere Gruppi misti di ricerca e studio e centri di interesse ecumenico che favoriscano una crescente capacità di dialogo e di collaborazione fra le varie comunità religiose.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del d.lgs. n.117/17, attività secondarie, diverse da quelle di interesse generale, strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla vigente normativa. La loro individuazione è operata dall’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.
- Può svolgere l’attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale volte a perseguire i propri fini istituzionali, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal d. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.
- Per svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei soci.
Articolo 2 - Sede
Il S.A.E. - A.P.S. ha sede in Milano.
Articolo 3 - Soci
- Sono Soci del S.A.E. - APS coloro che, dichiarando di condividerne lo spirito e le linee statutarie, presentano personale domanda di iscrizione al Comitato Esecutivo (art. 8) e vengono accettati dal medesimo.
- I Soci versano, al momento dell'ammissione e successivamente per ciascun anno, una quota il cui ammontare è stabilito dal Comitato Esecutivo (C.E.) (art.8), su proposta del Consiglio dei Gruppi Locali (C.G.L.) (art. 12).
- La quota annuale va versata entro il 31 dicembre di ciascun anno se non viene diversamente stabilito dal C.E.
- I Soci decadono se non hanno versato per due anni consecutivi la quota associativa annuale.
- La quota associativa non è trasferibile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- I Soci possono essere esclusi per comportamenti non conformi con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal C.E. all'unanimità.
- Tutti i soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri e partecipano alla vita associativa secondo quanto previsto dallo Statuto.
- Tutti i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Comitato Esecutivo (C.E.).
Articolo 4 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea generale
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo (C.E.)
- L’Organo di controllo
- Il Consiglio dei gruppi locali (C.G.L.)
Articolo 5 - Assemblea generale (composizione e attribuzioni)
- L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, i quali hanno diritto di voto (art. 2532 c.c.).
- Essa determina annualmente le linee di lavoro e i criteri di gestione dell'Associazione.
- Approva i bilanci e la relazione annuale che le viene sottoposta dal Presidente.
- Elegge il Presidente (art.7) e il Comitato Esecutivo (art.8) dell’ Associazione.
- Può nominare l'Organo di controllo (art. 9).
- Delibera sulla revoca dei componenti gli organi sociali, sulla loro responsabilità e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Delibera su tutto quanto demandato per legge o per Statuto, nonché sulle modifiche allo Statuto stesso. Ha facoltà di nominare un Presidente emerito dell'Associazione.
Articolo 6 - Assemblea generale (convocazioni, deliberazioni e modifiche dello Statuto)
- I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta sia necessario mediante comunicazione scritta personale.
- La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
- L'Assemblea può essere, altresì, convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi componenti. I presenti provvedono, in apertura di seduta, a nominare un Presidente e un Segretario.
- Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta: a ciascun socio non possono essere conferite più di tre deleghe.
- Nell'Assemblea per la nomina del Presidente e del Comitato Esecutivo é ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del socio che vota.
- L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto.
- Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- I soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione in teleconferenza o videoconferenza purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa. In questo caso Presidente e Segretario dovranno trovarsi nel medesimo luogo.
- Delle riunioni si redige processo verbale, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea. Il verbale resta a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione.
- Quando l'Assemblea straordinaria delibera in materia di modificazione dello Statuto, per essere regolarmente costituita richiede la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci. Per la validità delle deliberazioni di variazioni dello Statuto si
richiede una maggioranza dei due terzi dei voti.
Articolo 7 - Presidente
- Il Presidente è eletto dall’ Assemblea fra i soci; rappresenta l'Associazione; convoca l'Assemblea generale; convoca il C.E. (art.8); convoca il C.G.L. (art. 12) e formula l'ordine del giorno delle rispettive riunioni.
- Coordina l’attività dei Comitati di esperti (art.10). Prepara la relazione da sottoporre all'Assemblea generale.
- Può nominare un delegato fra i Membri del Comitato Esecutivo in caso di sua assenza o impedimento.
- Lo svolgimento delle operazioni connesse all’elezione avviene a cura di una Commissione Elettorale composta da tre soci nominati dall’ Assemblea in una delle sedute precedenti a quella indetta per l’elezione.
- Il Presidente dura in carica quattro anni con mandato rinnovabile; per motivi di eccezionale gravità, l'Assemblea generale dei Soci può prorogare il mandato per un anno.
- Nell'ipotesi di sue dimissioni, morte o impedimento permanente, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano, come socio, dei Membri del C.E., che entro sei mesi convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo. In questo caso alla nomina della Commissione Elettorale provvede il Comitato Esecutivo.
Articolo 8 - Comitato Esecutivo (composizione, attribuzioni e deliberazioni)
- Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso fra due e quattro, eletti, fra i soci, dall’ Assemblea contestualmente all’elezione del Presidente e con le medesime modalità. La composizione del C.E. deve rispettare, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell’ Associazione.
- I Membri del C.E. durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.
- Il Comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ne promuove le iniziative sulla base delle direttive dell'Assemblea generale.
- Il C.E. procede alla designazione dei Comitati degli Esperti (art. 10).
- II C.E. vigila sulla compatibilità dei comportamenti dei soci con lo spirito e le linee dell'Associazione.
- Il C.E. garantisce la continuità dell'attività associativa e assicura i servizi di segreteria e di amministrazione dell’ Associazione.
- Il C.E. delibera sullo spostamento della sede legale entro i confini del Comune di Milano.
- Può avvalersi di collaboratori, anche non soci, per lo svolgimento dei compiti di amministrazione e segreteria.
- Le delibere del C.E., se non diversamente stabilito, sono prese a maggioranza dei suoi componenti.
- Per delibere di particolare rilevanza, il Presidente dà comunicazione della convocazione del C.E. ai Responsabili dei Gruppi Locali.
- Il C.E. è competente sui rapporti di lavoro degli eventuali dipendenti.
Articolo 9 - Organo di controllo
- L'Assemblea può nominare e nomina nei casi previsti dalla legge, conferendo un mandato quadriennale rinnovabile, un Organo di controllo, anche monocratico, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo. concreto ordinamento, oltre che su quanto ad esso attribuito dall’art. 30 del D. Lgs. n. 17/2017. Presenta all’ Assemblea una relazione scritta in occasione dell’esame del bilancio consuntivo annuale.
- Almeno uno dei componenti, ovvero l’unico componente nel caso di organo monocratico, deve essere iscritto all’ Albo dei Revisori Legali.
- L’organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti quando ciò sia prescritto dalla legge.
Articolo 10 - Comitati di Esperti
- II S.A.E. - APS può costituire comitati di esperti per l’attuazione dei propri fini istituzionali.
- I compiti, la durata e la composizione di tali comitati sono deliberati dal Comitato Esecutivo. La designazione dei componenti, che potranno essere anche non soci, dovrà rispecchiare, per quanto possibile, il carattere interconfessionale dell’ Associazione.
- I componenti dei comitati possono partecipare alle riunioni degli organi su invito di chi li convoca. Non hanno diritto di voto a meno che lo posseggano ad altro titolo.
Articolo 11 - Gruppi locali
- I Soci operano attraverso la costituzione di “Gruppi Locali S.A.E." che sono espressione del S.A.E. - APS sul territorio.
- Per la costituzione di un nuovo Gruppo locale occorre la preventiva approvazione del C.G.L. che può essere revocata in caso di non conformità con lo spirito e le linee statutarie dell'Associazione.
- La struttura essenziale di ogni Gruppo locale comprende l'Assemblea e il Responsabile del Gruppo.
- Ogni Gruppo si può dare un proprio regolamento in conformità con i principi statutari dell’ Associazione.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sull' attività del Gruppo.
- Il Responsabile del Gruppo viene eletto dall'Assemblea del medesimo fra i soci con maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Egli convoca l'Assemblea, anima e coordina l'attività del Gruppo, partecipa come membro di diritto al C.G.L..
- I gruppi nell'ambito degli scopi del S.A.E. - APS hanno attività locali autonome e tengono contatti regolari con il C.E. tramite il Responsabile del Gruppo. Ogni Gruppo locale informa il C.E. in merito alla propria attività.
- Eventuali iniziative che assumono rilevanza e diffusione più ampia del piano locale (incontri, pubblicazioni, uso dei media a livello nazionale) vanno condivise previamente col C.E.
- Nell'espletamento della sua attività il Gruppo locale può avvalersi di esperti, scelti dall'Assemblea.
Articolo 12 - Consiglio dei Gruppi Locali (composizione, attribuzioni, deliberazioni)
- Il Consiglio dei Gruppi Locali è composto dal Presidente, dai membri del C.E. e dai Responsabili dei Gruppi Locali (art. 11) o in caso di impedimento da un loro sostituto eletto dai soci del Gruppo Locale.
- Ai Gruppi Locali spetta un rappresentante ogni quindici soci o frazione.
- Il Presidente può invitare, per ogni riunione, un numero non superiore a tre esperti con funzione consultiva.
- Nell'ipotesi che il Responsabile di un Gruppo Locale sia anche Membro del C.E., il relativo Gruppo può designare un altro Socio come suo rappresentante.
- Il C.G.L. si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o su richiesta di almeno un quarto dei Responsabili dei Gruppi Locali.
- Il C.G.L. è validamente costituito se sono rappresentati almeno la metà più uno dei Gruppi locali.
- Il C.G.L. discute sull'ordine del giorno proposto dal Presidente e sui punti richiesti da almeno tre Responsabili dei Gruppi Locali (almeno dieci giorni prima della riunione). L'ordine del giorno riguarda i compiti dell'Associazione, sulla base delle mozioni e delle indicazioni votate dall'Assemblea Generale dei Soci.
- Le decisioni del C.G.L. sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo 13 - Coordinamento zonale
- I Gruppi locali, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, previa approvazione del C.G.L., possono costituire forme e livelli di coordinamento territoriale autonomamente determinati.
- Per le loro iniziative in ambito più vasto vale il criterio stabilito per i Gruppi Locali (art.11, c. 8).
Articolo 14 - Risorse Economiche
L'Associazione provvede al proprio finanziamento, per lo svolgimento delle attività statutarie, con le quote associative e con eventuali contributi, sussidi, lasciti, donazioni; con gli interessi attivi e le rendite patrimoniali.
Articolo 15 - Anno finanziario e bilancio
- L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Al termine di ogni "esercizio", il C.E. predispone il bilancio consuntivo (stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione) e il bilancio preventivo, che devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione. È fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 16 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, il quale dovrà essere devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all’art. 45, c. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, salva diversa destinazione imposta dalla legge.